Il presente Statuto è stato approvato dall’assemblea dei soci l’8 giugno 2019. Sarà pienamente operativo dopo l’istituzione del Registro Unico del Terzo Settore.
Art. 1 – DENOMINAZIONE
È costituita, ai sensi e per gli effetti del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117, l’Associazione denominata “Associazione Italiana Siringomielia e Arnold Chiari”, in breve denominabile come ” AISMAC”. Viene espressamente previsto che soltanto dopo l’iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l’Associazione potrà aggiungere alla denominazione “AISMAC” anche l’espressione “Associazione di Promozione Sociale” ”Ente del Terzo Settore” ovvero l’acronimo “APS” “ETS”.
Art. 2 – SEDE E DURATA
L’associazione ha sede in Vinovo – Via Monte Bianco 20.
L’eventuale variazione della sede sociale, all’interno della Città Metropolitana di Torino, potrà essere decisa con delibera dell’Organo di Amministrazione e non richiederà formale variazione del presente statuto.
L’associazione avrà durata non predeterminata salvo quanto previsto nell’apposito articolo del presente Statuto in merito allo scioglimento del sodalizio.
Art. 3 – ATTIVITA’
L’Associazione ha per oggetto l’esercizio, in via principale, dell’attività di interesse generale consistente in:
- prestazioni socio – sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (di cui alla lett. c) dell’art. 5 del DLgs. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (di cui alla lett. d) dell’art. 5 del DLgs. 117/2017).
L’associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta dell’Organo di Amministrazione ed approvata dalla Assemblea dei Soci, nel rispetto delle vigenti norme di legge.
Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, l’Organo di Amministrazione ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 4 – FINALITA’
L’associazione è un’istituzione apolitica, apartitica e aconfessionale che persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale, in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo settore, stabilite come nell’art. 3 del presente Statuto.
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie autonome e dagli Enti locali nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti affetti da SIRINGOMIELIA e/o ARNOLD CHIARI e/o patologie correlate.
L’associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17, comma 5, del D.L. 117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
L’Associazione, in particolare, nel proprio ambito territoriale ha lo scopo:
- di promuovere l’assistenza alle persone affette da patologia SIRINGOMIELIA e/o ARNOLD CHIARI e/o patologie correlate, nonché l’istruzione e l’educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione alle dette patologie mediante opportune informazioni;
- di diffondere la conoscenza di queste patologie, incluse nella categoria delle malattie rare;
- di sensibilizzare l’opinione pubblica, la stampa e le istituzioni affinché emergano le problematiche e le esigenze comuni delle persone affette da SIRINGOMIELIA e/o ARNOLD CHIARI e/o patologie correlate;
- di sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da dette patologie;
- di promuovere e curare i rapporti con le istituzioni sanitarie e gli Enti pubblici, e rappresentare nei loro confronti le esigenze e i bisogni delle persone affette da tali patologie rare;
- di effettuare indagini sulla diffusione delle dette patologie in Italia e sul relativo indice;
- di promuovere rapporti con associazioni mediche e di ammalati nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;
- di diffondere l’informazione e l’istruzione della classe medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche.
L’Associazione provvede con ogni mezzo al raggiungimento dei propri fini e così, a titolo esemplificativo, organizza o contribuisce a organizzare convegni, congressi, corsi di studio, comitati scientifici, seminari e simili; concede contributi e borse di studio; pubblica o sostiene la pubblicazione di opere scientifiche e divulgative attinenti alle citate patologie.
Art. 5 – PATRIMONIO
Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, anche:
a) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell’Associazione;
c) I fondi raccolti in conformità alla legge e ai regolamenti;
d) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell’Associazione.
L’Associazione porrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
Art. 6 – ASSOCIATI
L’associazione non ammette discriminazioni di etnia, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Possono aderire in qualità di associati tutte le persone fisiche o giuridiche che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell’associazione e dichiarano di accettare le regole di struttura e di funzionamento che essa vorrà darsi.
La qualifica di associati si acquista per mezzo del consenso dell’Organo di Amministrazione. All’atto dell’ammissione verseranno la quota di iscrizione che verrà annualmente stabilita dall’Organo di Amministrazione stesso. La decisione dell’Organo di Amministrazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. La qualifica di associato si conserva per l’intero esercizio in corso e per i successivi, subordinatamente al rispetto delle disposizioni statutarie e di regolamento.
Nell’ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, l’Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Coloro che hanno proposto la domanda possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla loro istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Ogni associato s’impegna a adire solamente le autorità sociali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all’attività associativa.
Art. 7 – CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI
Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie
- FONDATORI: Sono coloro che hanno promosso la costituzione del Sodalizio e compaiono nell’atto costitutivo e sono tenuti al pagamento della quota associativa.
- ORDINARI: Sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all’associazione, ne hanno ottenuto l’ammissione e sono tenuti al pagamento della quota associativa.
- ONORARI: Sono i soci che, dietro proposta dell’Organo di Amministrazione, vengono da quest’ultimo nominati in riconoscimento di speciali benemerenze e servizi resi all’associazione.
La qualifica di associato si perde per decesso, recesso, per morosità o per esclusione; questi ultimi tre casi saranno dichiarati dall’Organo di Amministrazione.
Sono considerati receduti coloro che non versano, entro il termine fissato dall’Organo di Amministrazione, la quota associativa.
La qualità di associato non è trasmissibile né trasferibile a terzi e la quota associativa non è rivalutabile.
Gli associati che per qualsiasi ragione cessino di far parte dell’associazione non possono in nessun caso richiedere la restituzione delle quote versate né vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Art. 8 – DIRITTI E DOVERI
Gli associati sono obbligati:
- ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’associazione;
- all’assoluta riservatezza nei confronti degli associati e dei soggetti con i quali verranno ad essere in contatto, diretto e indiretto, in merito ai programmi, alle iniziative e alla diffusione di informazioni ;
- a difendere il buon nome dell’associazione;
- a versare la quota associativa.
Gli associati hanno diritto:
- a partecipare alle attività promosse dall’associazione;
- a frequentare i locali sociali e ad utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione;
- a partecipare alle assemblee con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative.
Art. 9 – CAUSE DI CESSAZIONE
Gli associati cessano di appartenere all’associazione:
- per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta all’Organo di Amministrazione;
- per morosità nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo;
- per radiazione, deliberata dall’Organo di Amministrazione a maggioranza assoluta e ratificata dall’assemblea degli associati. Essa è pronunciata contro l’associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- per decesso.
A carico degli associati possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato loro, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L’associato ha diritto di presentare le proprie difese entro il termine di dieci giorni, con l’esclusione di cui all’art. 6 del presente statuto, dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.
Art. 10 – ANNO SOCIALE
L’anno associativo e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 11 – ORGANI SOCIALI
Gli Organi Associativi sono:
- l’Assemblea degli Associati;
- l’Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l’Organo di Controllo (se nominato);
- il Collegio dei Probiviri (se nominato).
Art. 12 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea degli associati è sovrana ed è il massimo Organo deliberativo dell’associazione.
Ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale, il Presidente dovrà indire l’Assemblea Ordinaria degli associati. L’Organo di Amministrazione potrà, in caso di necessità, prorogare di due mesi la suddetta data.
La Convocazione delle Assemblee deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato, oltre all’affissione nei locali dell’Associazione. L’avviso deve indicare la data, il luogo e l’ora della convocazione in prima e seconda istanza e l’ordine del giorno dei lavori.
L’Organo di Amministrazione dovrà pure convocare l’Assemblea quando risulti esserci la domanda di almeno 1/10 degli associati regolarmente iscritti nel relativo libro sociale.
Art. 13 – DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE
Le Assemblee sono regolarmente costituite:
a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto a voto;
b) in seconda convocazione, quando siano decorse ventiquattro ore dall’ora fissata per la prima convocazione; le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
Gli associati morosi, qualunque sia il periodo di mora, non hanno diritto a voto.
Tutti gli associati in regola col pagamento delle quote associative sono eleggibili liberamente alle cariche associative; è pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati che possono risultare sino ad un massimo di cinque, qualora l’associazione dovesse contare un numero di associati non inferiore a cinquecento.
L’intervento dell’associato in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa all’adunanza e che esercita il diritto di voto.
Art. 14 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE
Spetta al Presidente dell’Organo di Amministrazione presiedere l’Assemblea. In assenza del Presidente dell’Organo di Amministrazione l’Assemblea nominerà il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Al Presidente dell’Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura dell’Organo di Amministrazione.
Il Presidente dell’Assemblea dirigerà le discussioni e avrà autorità su ogni questione d’ordine. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto. Le deliberazioni delle assemblee prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.
L’Assemblea degli associati provvede:
a) alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
b) alla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) alla approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo;
d) a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e a promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
e) a deliberare sull’esclusione degli associati, salvo quanto di competenza dell’Organo di Amministrazione in base a quanto sopra previsto;
f) a deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto;
g) ad approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) a deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
i) a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e Statuto alla sua competenza.
l) alla approvazione del Bilancio Sociale se previsto per legge o se l’associazione ne ha deliberato la predisposizione.
Art. 15 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (CONSIGLIO DIRETTIVO)
All’Organo di Amministrazione spetta l’attuazione concreta dei fini sociali. Esso è composto da un minimo 5 membri (Consiglieri) ad un massimo di 11, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili; esso nomina al suo interno:
- un Presidente;
- un Vice Presidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere.
Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, l’Organo di Amministrazione dovrà sostituire per cooptazione i consiglieri sino al numero minimo fissato dallo Statuto e potrà nominare i rimanenti secondo le proprie necessità operative. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima convocazione dell’Assemblea e, se confermati, restano in carica fino alla scadenza naturale degli altri consiglieri. L’estromissione dall’Organo di Amministrazione può essere deliberata dall’Organo stesso, qualora un suo membro non abbia partecipato a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, ciò senza che il soggetto estromesso possa avere nulla a che pretendere o volere in relazione all’estromissione stessa.
Le riunioni dell’Organo di Amministrazione sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. Le riunioni sono tenute presso la sede dell’associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.
Le convocazioni dell’Organo di Amministrazione saranno effettuate a mezzo lettera, anche consegnata a mano, o altra comunicazione equipollente (telefax – telegramma – posta elettronica.), da inviarsi ai consiglieri almeno 7 giorni prima della data fissata per l’adunanza, con l’indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.
L’Organo di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
L’Organo di Amministrazione ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all’assemblea.
L’Organo di Amministrazione può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a consiglieri, a associati o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega. L’Organo di Amministrazione, in tempo utile per convocare l’assemblea, deve redigere il bilancio o il rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’assemblea corredandolo di apposita relazione sull’attività svolta durante l’esercizio.
L’Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal vice Presidente; qualora non sia presente nemmeno un vice Presidente, esso è presieduto da un consigliere designato dalla maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentare l’associazione davanti a terzi o in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell’associazione, spetta al Presidente dell’Organo di Amministrazione.
Il vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte dei vice Presidenti attesta l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da responsabilità al riguardo.
Spettano inoltre all’Organo di Amministrazione la determinazione delle quote associative nonché la redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
Ricorrendone le condizioni di legge, compete all’Organo di Amministrazione il deposito del Bilancio nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Ricorrendone le condizioni di legge, compete all’Organo di Amministrazione la predisposizione ed il deposito nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del bilancio sociale.
Nei casi di legge, il bilancio sociale deve essere pubblicato sul sito internet dell’Associazione o della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione di quanto previsto dalla leggi vigenti.
L’Organo di Amministrazione, ove ravvisi la necessità di coinvolgere medici appartenenti a varie specializzazioni può organizzare dei Comitati scientifici formati da persone di chiara competenza nella patologia Siringomielia e/o Arnold Chiari e/o patologie correlate.
I componenti l’Organo di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
- Indipendenza di interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione.
Art. 16 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione in ogni circostanza e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Organo di Amministrazione. In caso di impedimento o di assenza documentata il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente e, ove non nominato, o al consigliere più anziano di età.
Art. 17 – SEGRETARIO
Il Segretario cura l’invio degli avvisi di convocazione dell’assemblea e dell’Organo di Amministrazione, ne redige i verbali e svolge le funzioni affidategli dall’Organo di Amministrazione o dal Presidente. E’ responsabile della segreteria. Questa è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle delibere dell’Organo di Amministrazione.
Art. 18 – TESORIERE
Il Tesoriere sovrintende all’andamento della cassa, dei cui fondi risponde all’Organo di Amministrazione. Deve provvedere alla regolare tenuta dei libri contabili, alla redazione dei bilanci o rendiconti, ai controlli amministrativi di competenza, alla custodia, alla conservazione del patrimonio Associativo e alla redazione del Bilancio Sociale quando previsto per legge o se deliberato dall’assemblea.
Art. 19 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Nei casi in cui l’assemblea deliberi di avvalersene o se la legge imponga la nomina dell’Organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.
Nel caso in cui l’Organo di controllo sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente dell’Organo di Controllo è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell’Organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
All’Organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L’Organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell’art. 30 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117.
I componenti dell’Organo di controllo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. In caso di superamento dei limiti di legge l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
L’incarico di revisione legale può anche essere attribuito all’Organo di controllo. In tal caso l’Organo di controllo è interamente costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Ai componenti l’Organo di controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. civ.
La funzione di componente l’Organo di controllo è incompatibile con quella di componente dell’Organo di amministrazione.
Art. 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’Assemblea, se lo ritiene opportuno, procede all’elezione di un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
In caso di dimissioni, d’impedimento superiore a 6 mesi o di decesso di un membro effettivo del Collegio, subentrerà il supplente più anziano d’età. I Probiviri possono essere scelti anche tra i non Soci e, comunque, tra soggetti iscritti all’albo degli Avvocati. I Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Al Collegio dei Probiviri è devoluto il compito di giudicare sui ricorsi presentati dai Soci e dagli organi dell’Associazione.
II Collegio avrà la facoltà di rifiutare l’esame delle istanze palesemente infondate o non adeguatamente circostanziate.
Il Probiviro che si trovasse in conflitto di interessi con la questione che è chiamato a giudicare , in ragione , a titolo esemplificativo e non limitativo, di interessi personali o professionali in conflitto con l’imparzialità richiesta dal ruolo ricoperto, ha l’obbligo di astenersi. In questo caso subentrerà il Probiviro supplente più anziano di età.
Qualora il Probiviro in conflitto non si astenga, qualunque Socio interessato potrà presentare istanza al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla conoscenza del conflitto, per chiedere la sostituzione del medesimo.
In tal caso gli altri componenti del Collegio insieme al supplente più anziano di età verranno chiamati a decidere in merito al conflitto con l’astensione del Probiviro interessato.
Il Collegio dei Probiviri non può prendere alcuna decisione prima di aver sentito le Parti ed esperito un tentativo di composizione amichevole della vicenda.
La decisione sarà deliberata a maggioranza dei voti dei Probiviri riuniti e dovrà essere redatta per iscritto. Essa dovrà contenere:
- l’indicazione delle parti;
- l’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi della decisione;
- il dispositivo;
- l’indicazione della sede dell’adunanza e del modo in cui si sia proceduto alla delibera;
- la sottoscrizione di tutti i Probiviri con l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno in cui è stata apposta. La decisione dovrà essere pronunciata entro trenta giorni .
Il termine suddetto sarà prorogabile una sola volta per un periodo non superiore ad ulteriori quarantacinque giorni nel caso in cui sia necessario eseguire ulteriori accertamenti da parte del Collegio per prendere la decisione.
Le decisioni del Collegio sono definitive e inappellabili .
E’ inammissibile un nuovo riesame e, quindi, un nuovo pronunciamento da parte del Collegio su di un caso per il quale si sia già espresso antecedentemente.
Gli organi dell’Associazione si riservano comunque il diritto di devolvere al Collegio dei Probiviri della Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue eventuali conflitti insorti tra i medesimi organi e il Collegio dei Probiviri dell’Associazione in ragione di una decisione assunta da quest’ultimo.
La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica sociale.
Art. 21 – LIBRI SOCIALI
Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l’Associazione deve tenere:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione;
d) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell’Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell’Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’Organo cui si riferiscono.
Art. 22 – INFORMAZIONI E DIRITTO DI ESAMINARE I LIBRI SOCIALI
Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall’Organo di Amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell’Associazione.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all’Organo che ne cura la tenuta.
La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.
Art. 23 – SETTORI E SEZIONI
L’Associazione potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti organici. Potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 24 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’associazione ed i suoi organi, purché per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte al giudizio ordinario.
Art. 25 – MODIFICHE STATUTARIE
Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dall’Organo di Amministrazione o da almeno 1/10 degli Associati aventi diritto a voto, che le dovranno far pervenire per iscritto all’Organo stesso.
Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
Art. 26 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare in favore di enti che si occupano di malattie rare.
Art. 27 – NORMA FINALE
Alla associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal DLgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.
Vinovo, 8 giugno 2019